Termine acquisizione CIN prorogato al 01 Gennaio 2025
Con un comunicato del 22 ottobre 2024, il Ministero del Turismo ha prorogato il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN (codice identificati nazionale) che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
Si tratta della procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del DL del 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2023, collegato alla BDSR (Banca Dati delle Strutture ricettive)....

L’obbligo di munirsi del CIN da parte delle strutture ricettive è stato prorogato alla data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma
Con
un comunicato del 22 ottobre 2024, il Ministero del Turismo ha
prorogato il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di
munirsi del CIN (codice identificati nazionale) che deve, pertanto, intendersi
fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle
sanzioni previste dalla citata norma.
Si
tratta della procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice
identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del DL
del 145/2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2023, collegato alla BDSR (Banca
Dati delle Strutture ricettive).
Si
evidenzia inoltre che:
- l'individuazione
di un termine unico è finalizzata a garantire uniformità di trattamento
nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di
strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in
locazione tenuti all’acquisizione del CIN;
- il
termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1°
gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire,
peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il
territorio nazionale.
Ricordiamo,
in materia, che nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda - Foglio delle inserzioni
n.103 del 3 settembre 2024, è stato pubblicato l'Avviso di
entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del
portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.
Dal
2 novembre 2024,
60 giorni dopo la pubblicazione, è diventata quindi
ufficialmente operativa la cd. BDSR - Banca dati delle strutture ricettive, come previsto dall'art.13-quater comma 4 del decreto-legge 34/2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 58/2019.
Il
CIN va obbligatoriamente richiesto da parte:
- dei titolari
o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed
extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- dei locatori
di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione
per finalità turistiche;
- dei locatori
di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai
sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 50/2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 96/2017.
Obblighi e
sanzioni
Gli
obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del
DL 145/2023 sono applicabili dopo la proroga a partire dal
1° gennaio 2025.
Questo
il quadro delle sanzioni applicabili:
- la mancata
esposizione del CIN comporterà una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro;
- per chi
affitta senza codice, la multa prevista è compresa tra 800 e 8.000 euro;
- i gestori
di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza, come
l'installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio
e la presenza di estintori, possono essere sanzionati con una multa che va
da 600 a 6.000 euro;
- chi
affitta ai turisti più di quattro immobili senza aver prima presentato la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rischia una sanzione
tra 2.000 e 10.000 euro.