L’obbligo di munirsi del CIN da parte delle strutture ricettive è stato prorogato alla data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma
Con
un comunicato del 22 ottobre 2024, il Ministero del Turismo ha
prorogato il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di
munirsi del CIN (codice identificati nazionale) che deve, pertanto, intendersi
fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle
sanzioni previste dalla citata norma.
Si
tratta della procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice
identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del DL
del 145/2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2023, collegato alla BDSR (Banca
Dati delle Strutture ricettive).
Si
evidenzia inoltre che:
Ricordiamo,
in materia, che nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda - Foglio delle inserzioni
n.103 del 3 settembre 2024, è stato pubblicato l'Avviso di
entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del
portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.
Dal
2 novembre 2024,
60 giorni dopo la pubblicazione, è diventata quindi
ufficialmente operativa la cd. BDSR - Banca dati delle strutture ricettive, come previsto dall'art.13-quater comma 4 del decreto-legge 34/2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 58/2019.
Il
CIN va obbligatoriamente richiesto da parte:
Obblighi e
sanzioni
Gli
obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all’art. 13-ter del
DL 145/2023 sono applicabili dopo la proroga a partire dal
1° gennaio 2025.
Questo
il quadro delle sanzioni applicabili: